Sez. 5, Sentenza n. 48036 del 30/09/2009 Ud. (dep. 16/12/2009) Rv. 245394 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Esclusione di un'aggravante - Rimodulazione della incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche - Ammissibilità - Limiti.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"
Il giudice dell'impugnazione che accolga l'appello dell'imputato relativamente a circostanze o a reati concorrenti, anche se unificati dalla continuazione, ha l'obbligo di diminuire la pena complessivamente irrogata e di rifissare la pena base in misura non superiore rispetto a quella determinata in primo grado, al fine di non violare il principio del divieto di "reformatio in peius"; deve, tuttavia, ritenersi consentito, in quanto rientrante nel potere valutativo del giudice circa la incidenza da attribuire alle circostanze attenuanti generiche in riferimento alla funzione regolatrice della adeguatezza della pena al caso concreto, che, in tal caso, a seguito dell'accoglimento della richiesta dell'imputato di eliminazione di un'aggravante, sia nuovamente formulato il calcolo della detta incidenza e utilizzato anche un parametro con effetti matematici non identici purché la pena finale, ferma altresì la pena base, risenta della diminuzione dovuta alla eliminazione dell'aggravante.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)