Sez. L, Sentenza n. 1501 del 03/03/1984 (Rv. 433591 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA - DISCIPLINA EX ART. 2077, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI - PRINCIPIO DELLA LIBERA VOLONTÀ DELLE PARTI - OPERATIVITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - NATURA - DISCIPLINA EX ART. 2077, SECONDO COMMA, COD. CIV. - APPLICABILITÀ - ESCLUSIONE - SUCCESSIONE DI CONTRATTI COLLETTIVI POST-CORPORATIVI - PRINCIPIO DELLA LIBERA VOLONTÀ DELLE PARTI - OPERATIVITÀ.*
Il contratto (o accordo) collettivo aziendale non costituisce la somma di più contratti individuali, ma un atto generale di autonomia negoziale che, concernendo una pluralità di lavoratori collettivamente considerati e soggettivamente non identificati nel contratto stesso, realizza una uniforme disciplina dell'interesse collettivo di costoro. Ciò comporta, da un canto, l'inapplicabilità, in tema di rapporti con altri contratti collettivi (anche nazionali), del secondo comma dell'art. 2077 cod. civ. il quale concerne esclusivamente i rapporti fra contratto collettivo e contratto individuale, e, dall'altro l'operatività, in caso di successione di contratti collettivi post-corporativi, del principio della libera volontà delle parti. (Conf 2790/83, mass n 422704, sulla prima parte; (Conf 2790/83, mass n 427705, sulla seconda parte).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2069, Cod. Civ. art. 2077
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)