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Sez. L, Sentenza n. 4743 del 01/09/1982 (Rv. 422704 - 01)

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1982-09-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422704-01

CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - DIRITTO DEL CONCEDENTE COLTIVATORE DIRETTO - QUALIFICA DI COLTIVATORE DIRETTO - CRITERI.*

La qualifica di coltivatore diretto - che, a norma dell'art. 1, comma secondo, lett. A), del d.l.C.P.S. n. 273 del 1947, legittima il concedente, il quale intenda coltivare direttamente il proprio fondo, ad ottenere la cessazione della proroga legale spettante all'affittuario - va riconosciuta, alla stregua delle regole generali poste dall'art. 2083 cod. civ., a colui che dedica la propria attività in modo stabile e continuativo, anche se non esclusivo, ai lavori agricoli, senza che sia ravvisabile alcuna incompatibilità tra tale qualifica e l'Esercizio dell'attività manuale di lavoro agricolo non autonomo, ma subordinato, in quanto chi è dedito alla coltivazione agricola, come bracciante salariato, per mestiere, è un coltivatore diretto, espressamente equiparato al piccolo imprenditore agricolo. (contra 892/82, mass n 418743; (contra 3527/81, mass n 414131; (contra 1421/80, mass n 404965).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1647, Cod. Civ. art. 2083, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 01/04/1947 num. 273 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)