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Sez. 1, Sentenza n. 190 del 12/01/2000 Cc. (dep. 13/03/2000) Rv. 215421 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO | Obbligo di trasmissione al tribunale del riesame degli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta a indagini - Annoverabilità in ogni caso, fra i detti elementi, del verbale dell'interrogatorio di garanzia - Esclusione - Contenuto oggettivamente favorevole all'indagato, da indicarsi al tribunale del riesame - Necessità.
Stato
decisa il 2000-01-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215421-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - PROCEDIMENTO

L'interrogatorio "di garanzia" previsto dall'art.294 c.p.p., non è di per sè annoverabile fra gli elementi favorevoli sopravvenuti per i quali l'art.309, comma 5, c.p.p., impone l'obbligo di trasmissione, da parte dell'autorità procedente, al tribunale del riesame. Detta valenza può essergli riconosciuta solo quando esso abbia un contenuto che, andando oltre alla mera contestazione dell'accusa, sia oggettivamente favorevole all'indagato; condizione, questa, che deve essere specificamente indicata al tribunale del riesame quando si voglia sostenere che dalla mancata trasmissione dell'atto in questione sia derivata la caducazione della misura cautelare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 com. 5 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 com. 5 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)