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Sez. L, Sentenza n. 722 del 30/01/1984 (Rv. 432982 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SUCCESSIONE CRONOLOGICA TRA LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI, NON SEGUITA DA ALCUNA SANZIONE, ED IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/432982-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELL'ASSUNZIONE - SUCCESSIONE CRONOLOGICA TRA LA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DISCIPLINARI, NON SEGUITA DA ALCUNA SANZIONE, ED IL SUCCESSIVO TRASFERIMENTO DEL DIPENDENTE - ILLEGITTIMITÀ DEL TRASFERIMENTO - ESCLUSIONE - LIMITI.*

Il mero nesso di successione cronologica tra la contestazione degli addebiti disciplinari, non seguita da alcuna sanzione, ed il successivo trasferimento del dipendente non costituisce sicuro criterio di giudizio per ritenere il carattere effettivamente punitivo di tale trasferimento e la conseguente illegittimità del medesimo, siccome sanzione atipica rispetto ai provvedimenti in materia disciplinare previsti dall'art. 7 della legge n. 300 del 1970, atteso il potere del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ., di trasferire da una ad altra unità produttiva il dipendente il cui contegno, pur non passibile di sanzione disciplinare, determini - secondo una valutazione soggetta al controllo del giudice - una situazione d'incompatibilità nello ambiente di lavoro, la quale contrasti con le esigenze tecniche, organizzative e produttive dell'impresa. (V 832/75, mass n 374905).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)