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Sez. 1, Sentenza n. 7783 del 21/11/2007 Cc. (dep. 20/02/2008) Rv. 239230 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE | Detenzione sopravvenuta - Sospensione della decorrenza della misura - Decorrenza della misura dalla cessazione della carcerazione - Effetto automatico - Necessità di una nuova notifica del decreto applicativo - Esclusione.
Stato
decisa il 2007-11-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/239230-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - SINGOLE MISURE - SORVEGLIANZA SPECIALE

In materia di misure di prevenzione, la decorrenza della sorveglianza speciale resta sospesa nel caso di intervenuta carcerazione nel corso della misura. La stessa misura riprende a decorrere allo scadere della carcerazione, senza la necessità di una nuova notifica del decreto applicativo.

Riferimenti normativi: Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 7 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)