Sez. 6, Sentenza n. 22782 del 24/04/2001 Cc. (dep. 05/06/2001) Rv. 219167 - 01
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI | Revoca dell'ammissione al patrocinio da parte del giudice - Possibilità di procedere d'ufficio - Esclusione - Richiesta dell'Intendenza di finanza - Necessità.
DIFESA E DIFENSORI (COD. PROC. PEN. 1988) - PATROCINIO DEI NON ABBIENTI
In tema di patrocinio dei non abbienti, la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per mancanza del requisito reddituale, non può essere adottata d'ufficio dal giudice senza la richiesta dell'Intendente di finanza (oggi Direzione regionale delle entrate), in quanto non può essere considerata come espressione della generale potestà di autotutela della pubblica amministrazione costituendo, invece, esercizio di un potere giurisdizionale che deve operare nel rispetto dei limiti e dei presupposti fissati dalla legge.
Riferimenti normativi: Legge 30/07/1990 num. 217 art. 10 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)