Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 01/03/2006 Cc. (dep. 21/04/2006) Rv. 234090 - 01
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO | Collaboratori di giustizia in stato di sospensione dell'esecuzione della pena - Richiesta di benefici penitenziari - Tribunale di sorveglianza competente.
ESECUZIONE - MAGISTRATURA DI SORVEGLIANZA - COMPETENZA PER TERRITORIO
Il Tribunale di sorveglianza competente a decidere sulle richieste di benefici penitenziari avanzate da collaboratori di giustizia che abbiano fruito della sospensione dell'esecuzione della pena, ai sensi dell'art. 656, comma quinto, cod. proc. pen., va individuato sulla base del criterio stabilito dall'art. 16 nonies, comma ottavo, della legge n. 82 del 1991, e cioè con riguardo al luogo in cui il condannato ha eletto domicilio all'atto della sottoscrizione del programma di protezione (Roma, sede della Commissione Centrale), trattandosi di disposizione di natura speciale avente lo scopo di garantire un efficace coordinamento fra la magistratura di sorveglianza che decide sulle misure alternative e gli organi amministrativi che dispongono ed attuano le misure di protezione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 5 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 656 com. 6 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 16 novies com. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)