Sez. L, Sentenza n. 3548 del 21/05/1983 (Rv. 428455 - 01)
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI - AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - ACCORDO DEL 1973 FRA GLI ENTI MUTUALISTICI E LE FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - TARIFFE E MECCANISMO DI AGGANCIO DELLE STESSE AGLI INDIZI DI SVALUTAZIONE - BLOCCO EX ART. 8, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - DISTINZIONE FRA ONORARI E SPESE - INAMMISSIBILITÀ - ABROGAZIONE DI DETTO BLOCCO PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - ASSISTENZA SANITARIA - IN GENERE - OSPEDALI - AMBULATORI ED ISTITUTI DI CURA - PERSONALE - ACCORDO DEL 1973 FRA GLI ENTI MUTUALISTICI E LE FEDERAZIONI DEGLI ORDINI DEI MEDICI - TARIFFE E MECCANISMO DI AGGANCIO DELLE STESSE AGLI INDIZI DI SVALUTAZIONE - BLOCCO EX ART. 8, SESTO COMMA, DEL D.L. N. 264 DEL 1974 - DISTINZIONE FRA ONORARI E SPESE - INAMMISSIBILITÀ - ABROGAZIONE DI DETTO BLOCCO PER EFFETTO DELL'ENTRATA IN VIGORE DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - ESCLUSIONE.*
Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha attuato il blocco non soltanto delle tariffe vigenti ma anche del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione, previsto dall'accordo del 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza possibilità di distinguere fra la parte concernente gli onorari e quella concernente le spese. L'efficacia di tale disciplina non può ritenersi cessata, a partire dal primo luglio 1977, per il semplice fatto dell'entrata in vigore della legge 29 giugno 1977 n. 349; infatti, l'art. 11 di quest'ultima, che, al primo comma, dispone l'abrogazione dell'art. 8 citato, va coordinato con la disposizione del quarto comma dell'art. 8 della stessa legge n. 349 del 1977, alla stregua della quale le normative e gli accordi vigenti presso ciascun ente cessano di aver efficacia solo a seguito dell'effettiva stipulazione delle nuove convenzioni, prevista entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge n. 349 del 1977, con la conseguente conclusione che detta abrogazione è stata in realtà effettuata con riferimento all'entrata in vigore della nuova convenzione nazionale unica, restando irrilevanti i ritardi di fatto verificatisi nella relativa stipulazione. (V 1176/83, mass n 425965; (V 879/83, mass n 425633; (V 48/83, mass n 424839; (V 28/83, mass n 424824; (V 6390/82, mass n 424013; (V 3559/82, mass n 421531).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 7, Legge 29/06/1977 num. 349 art. 8 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Legge 23/12/1978 num. 833 art. 48 CORTE COST., Legge 29/02/1980 num. 33 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)