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Sez. L, Sentenza n. 28 del 05/01/1983 (Rv. 424824 - 01)

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - MEDICO CHIRURGO - CATEGORIE ASSIMILATE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - PORTATA DI QUEST'ULTIMA.*
Stato
decisa il 1983-01-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424824-01

IGIENE E SANITÀ PUBBLICA - PROFESSIONI ED ARTI SANITARIE - PROFESSIONI SANITARIE - FARMACISTA - MEDICO CHIRURGO - CATEGORIE ASSIMILATE - CONVENZIONI E TARIFFE STIPULATE DAGLI ENTI MUTUALISTICI CON LE CATEGORIE DEI MEDICI E DEI FARMACISTI - CLAUSOLA DI ADEGUAMENTO DELLE TARIFFE AGLI AUMENTI DEGLI INDICI ISTAT - BLOCCO - DISCIPLINA EX ART. 429, TERZO COMMA, COD. PROC. CIV. - IRRILEVANZA - DISCIPLINA EX ART. 8 D.L. N. 264 DEL 1974 - ABROGAZIONE EX ART. 11 DELLA LEGGE N. 349 DEL 1977 - PORTATA DI QUEST'ULTIMA.*

Il sesto comma dell'art. 8 del d.l. 8 luglio 1974 n. 264 - il quale (nel testo modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974 n. 386) ha disposto che non siano suscettibili di aumento, fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria, le convenzioni e le relative tariffe già stipulate dagli enti mutualistici con le categorie dei medici e dei farmacisti, nonché con le categorie sanitarie assimilate, anche se ratificate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto con delibere dei competenti consigli di amministrazione da sottoporre all'approvazione dei ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per il tesoro - ha attuato non solo il blocco delle tariffe vigenti ma anche quello del meccanismo di aggancio delle tariffe stesse agli indici di svalutazione previsto dall'accordo 4 marzo 1973 fra gli enti mutualistici e le federazioni degli ordini dei medici, senza che al riguardo possa rilevare il principio dell'art. 429, terzo comma, cod. proc. civ., sulla rivalutazione dei crediti di lavoro. La disposizione dell'anzidetto art. 8 ha mantenuto il suo vigore fino al 30 giugno 1977, essendo stata abrogata dall'art. 11 della legge 29 giugno 1977 n. 349 (entrata in vigore l'1 luglio 1977), la quale con altra norma (art. 9), ha peraltro disposto che le nuove convenzioni non dovranno prevedere alcun maggiore Onere con decorrenza anteriore all'1 gennaio 1978; mentre al riguardo deve trovare applicazione anche la nuova normativa dell'art. 5 della legge 29 febbraio 1980 n. 33 sui poteri delle regioni. (Conf 3559/82, mass n 421531).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Decreto Legge 08/07/1974 num. 264 art. 8, Legge 17/08/1974 num. 386 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 9 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 11 CORTE COST., Legge 29/06/1977 num. 349 art. 15, Legge 29/02/1980 num. 35 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)