Sez. 4, Sentenza n. 46486 del 15/10/2003 Cc. (dep. 04/12/2003) Rv. 227768 - 01
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE | Ordinanza custodiale - Avviso di deposito - Insufficienza - Consegna al difensore - Necessità.
NOTIFICAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - ALL'IMPUTATO - LATITANTE
Il termine per la proposizione della richiesta di riesame dell'ordinanza custodiale, ex art. 309, comma secondo, cod. proc. pen., decorre, nel caso di imputato latitante, dalla notifica a costui dell'ordinanza custodiale nelle forme di cui all'art. 165 cod. proc. pen., senza che possa ritenersi equipollente alla notificazione rituale predetta la pregressa conoscenza "aliunde" acquisita del provvedimento. (Nella fattispecie la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame che, dichiarando tardivo - e dunque inammissibile - il ricorso dell'indagato contro l'ordinanza cautelare, aveva ritenuto sufficiente il deposito, ed il relativo avviso, di quest'ultima ai fini della rituale notifica dell'atto, pur in mancanza della consegna di copia dell'ordinanza cautelare al difensore dell'indagato latitante ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen.).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 165, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 165, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 309 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)