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Sez. 5, Sentenza n. 9391 del 04/06/1998 Ud. (dep. 13/08/1998) Rv. 211446 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI | Sostituzione della pena - Concessione di ufficio - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-06-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/211446-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - BENEFICI

In tema di sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, il giudice di appello, non investito con i motivi di impugnazione della censura relativa alla mancata applicazione della pena sostitutiva, non può concedere d'ufficio la pena sostitutiva stessa, pur se richiesta dalla parte all'udienza dibattimentale di secondo grado. L'espressa previsione delle facoltà attribuite ex officio al giudice di appello sono tassativamente indicate dall'art. 597, quinto comma, cod. proc. pen., per cui deve ritenersi preclusa un'applicazione estensiva od analogica della norma in questione ed un ampliamento per via interpretativa dei poteri discrezionali del giudice di secondo grado, A favore dell'affermazione di tale principio depone la natura eccezionale della norma in esame, costituente deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello stabilito dall'art. 597, primo comma, cod. proc. pen., con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 delle preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 597, Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)