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Sez. U, Sentenza n. 3366 del 07/07/1978 (Rv. 392809 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN CITTADINO ITALIANO ED IL QUARTIER GENERALE MILITARE INTERALLEATO DELLA NATO - A STATUTO INTERNAZIONALE - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - A STATUTO LOCALE - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1978-07-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/392809-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERE - IN GENERE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - RAPPORTO DI LAVORO TRA UN CITTADINO ITALIANO ED IL QUARTIER GENERALE MILITARE INTERALLEATO DELLA NATO - A STATUTO INTERNAZIONALE - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - ESCLUSIONE - A STATUTO LOCALE - CONDIZIONI - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA - FATTISPECIE.*

Ai sensi dell'art 8 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, ratificato con DPR 18 settembre 1962 n 2083, il rapporto di lavoro che si instauri fra un cittadino italiano ed il quartiere generale militare interalleato della NATO deve ritenersi a statuto internazionale, e conseguentemente sottratto alla giurisdizione del giudice italiano, ove riguardi personale investito di incarichi amministrativi permanenti, remunerato in base a tariffe salariali della NATO, ed assunto direttamente dal suddetto quartiere nell'ambito delle categorie indicate nel paragrafo secondo dell'art 7 del protocollo di Parigi del 28 agosto 1952 (ratificato con legge 30 novembre 1955 n 1335) e definite dalla decisione del consiglio del Nord Atlantico del 10 febbraio 1954; deve, invece, considerarsi a statuto locale, e, come tale, soggetto alla giurisdizione del giudice italiano, ove riguardi personale assunto per sopperire a necessita contingenti e transitorie. (nella specie, enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della suprema Corte hanno dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla controversia promossa, per l'inosservanza di obblighi previdenziali, contro il quartiere generale delle forze alleate del Sud Europa, da un cittadino italiano assunto in via definitiva come impiegato amministrativo, con la qualifica di assistente finanziario ed assegnazione all'ufficio fiscale della divisione amministrativa e bilancio). (V 400/77, mass n 383946; (V 355/77, mass n 383898; (V 2054/76, mass n 380881).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 10, Cod. Proc. Civ. art. 4, Tratt. Internaz. 28/08/1952, Legge 30/11/1955 num. 1335 CORTE COST., Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 8, DPR 18/09/1962 num. 2083

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)