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Sez. 4, Sentenza n. 26570 del 11/06/2015 Cc. (dep. 24/06/2015) Rv. 263871 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti - Distanza temporale tra la commissione dei reati fine ed il provvedimento coercitivo - Attualità delle esigenze - Individuazione - Specifici elementi fattuali - Necessità - Ragioni.
Stato
decisa il 2015-06-11
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263871-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

In tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, per condotte esecutive risalenti nel tempo, la sussistenza delle esigenze cautelari deve essere desunta da specifici elementi di fatto idonei a dimostrarne l'attualità, in quanto tale fattispecie associativa è qualificata unicamente dai reati fine e non postula necessariamente l'esistenza dei requisiti strutturali e delle peculiari connotazioni del vincolo associativo tipiche del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., di talché risulta ad essa inapplicabile la regola di esperienza, elaborata per quest'ultimo, della tendenziale stabilità del sodalizio in difetto di elementi contrari attestanti il recesso individuale o lo scioglimento del gruppo (Conf. nn. 26571 e 26572 del 2015, non mass.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)