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Sez. 6, Sentenza n. 42630 del 18/09/2015 Cc. (dep. 22/10/2015) Rv. 264984 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI | Esigenze cautelari - Reati previsti dall'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen. - Presunzione relativa di adeguatezza della custodia in carcere - Rilevanza ai fini della sussistenza di esigenze cautelari - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-09-18
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264984-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - DISPOSIZIONI GENERALI - ESIGENZE CAUTELARI

Anche quando si procede per un delitto per il quale opera una presunzione "relativa" di adeguatezza della custodia in carcere, la valutazione in ordine alla sussistenza delle esigenze cautelari deve precedere temporalmente e logicamente quella relativa alla scelta della misura da adottare in concreto, sicché, se è esclusa per qualsiasi ragione la sussistenza delle esigenze di cautela, non residua alcuna necessità di procedere a valutazioni inerenti la scelta della misura che si è già escluso di dover applicare. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi l'ordinanza del tribunale del riesame che, con riferimento a contestazione concernente il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, aveva escluso l'attualità del pericolo di reiterazione dei reati sulla base del tempo trascorso, circa due anni e sei mesi, tra l'ultima delle condotte e la data di adozione del provvedimento cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 274 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)