Sez. U, Sentenza n. 26279 del 16/12/2009 (Rv. 610581 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE | Decesso della parte vittoriosa di un grado di giudizio - Impugnazione - Nei confronti degli eredi - Necessità - Momento del decesso o ignoranza, anche incolpevole, di tale evento - Irrilevanza - Applicabilità dell'art. 291 cod. proc. civ. nel caso di impugnazione proposta nei confronti della parte deceduta - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - LEGITTIMAZIONE ALL'IMPUGNAZIONE - IN GENERE
L'atto di impugnazione della sentenza, nel caso di morte della parte vittoriosa, deve essere rivolto e notificato agli eredi, indipendentemente sia dal momento in cui il decesso è avvenuto, sia dalla eventuale ignoranza dell'evento, anche se incolpevole, da parte del soccombente; ove l'impugnazione sia proposta invece nei confronti del defunto, non può trovare applicazione la disciplina di cui all'art. 291 cod. proc. civ. (Principio enunciato dalla S.C. in riferimento ad un giudizio iniziato in epoca anteriore alla legge 26 novembre 1990, n. 353).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 286, Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 328 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)