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Sez. 3, Sentenza n. 7742 del 20/08/1997 (Rv. 506867 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Segnalazione di pericolo, ma invisibilità della sua ubicazione - Insidia - Sussistenza - Danni conseguenti - Risarcibilità.
Stato
decisa il 1997-08-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/506867-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

Sussiste l'insidia, fondamento della responsabilità risarcitoria ex art. 2043 cod. civ. della P.A. per i danni riportati da un utente di una strada in cui sono in corso dei lavori, anche se il pericolo è segnalato, ma non è visibile, sì che permane l'imprevedibilità di esso, con riferimento alla sua ubicazione (nella specie il cantiere era transennato con nastro catarifrangente, ma i circostanti ammassi di pietre e la la buca, luogo dell'infortunio, non erano illuminati con apposite lampade).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Strada art. 8, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 8, Cod. Strada art. 7, Legge 15/06/1959 num. 393 art. 7

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)