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Sez. 3, Sentenza n. 8823 del 11/08/1995 (Rv. 493647 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE | Strada aperta al pubblico transito - Situazione di pericolo occulto (cosiddetta insidia o trabocchetto) - Obblighi dell'ente proprietario della strada per la eliminazione della situazione di pericolo - Assorbimento di detto obbligo - Accertamento riservato al giudice di merito.
Stato
decisa il 1995-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493647-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - OPERE PUBBLICHE - STRADE

L'utente della pubblica strada in ordine ai danni derivatogli dall'uso di essa fruisce, indipendentemente dall'appartenenza della strada al medesimo ente obbligato alla sua manutenzione, soltanto della tutela apprestata dall'art. 2043 cod.civ., qualora ne ricorrano le condizioni e cioè quando i danni stessi siano stati cagionati da una situazione di pericolo occulto caratterizzata congiuntamente dall'elemento obiettivo della non visibilità e da quello soggettivo della imprevedibilità (c.d. insidia),, mentre allorquando, in esito all'accertamento del giudice di merito, insindacabile se adeguatamente motivato, venga esclusa la sussistenza dell'insidia, in funzione della accertata visibilità ed evitabilità dell'ostacolo, non costituisce fonte di responsabilità risarcitoria verso il danneggiato la violazione degli obblighi di segnalazione e manutenzione assunti dall'ente tenuto alla manutenzione della strada nei confronti dell'ente proprietario, in base a specifica convenzione, la quale vincola solo i contraenti e non attribuisce ai terzi alcun diritto solo i contraenti vincola solo i contraenti e non attribuisce ai terzi alcun diritto al suo adempimento.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2051 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)