diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 4453 del 14/11/1997 Cc. (dep. 08/05/1998) Rv. 210492 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Fase del giudizio - Termine per la redazione della motivazione della sentenza di primo grado - Competenza ad emettere il provvedimento -Giudice che procede - Sussistenza - Ragione - Giudice di appello con riferimento al tempo necessario per la stesura della motivazione della sentenza di primo grado - Esclusione - Incidenza del provvedimento di sospensione da parte del giudice di primo grado sul termine di custodia cautelare della fase successiva - Sussistenza.
Stato
decisa il 1997-11-14
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/210492-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo necessario per il deposito della motivazione della sentenza, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c c.p.p. rientra nella competenza del giudice che procede, il quale è l'unico in grado di valutare la complessità della parte argomentativa della decisione, secondo il principio di cui all'art. 279 c.p.p.. Pertanto, con riferimento alla sentenza emessa nel giudizio di primo grado - la cui data di pronuncia segna l' inizio della decorrenza del termine della fase successiva di custodia cautelare - è competente tale giudice a emettere il provvedimento in questione il quale è destinato a prolungare i termini della custodia cautelare della fase successiva, e non al giudice di appello con riferimento al periodo impiegato dal giudice di primo grado per depositare la motivazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 279 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 279 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 303 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 303 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)