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Sez. 3, Sentenza n. 36396 del 15/07/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 226386 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Termine per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare - Competenza del giudice di appello - Sussistenza.
Stato
decisa il 2003-07-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226386-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., può essere emesso anche dal giudice dell'appello ed avendo natura essenzialmente dichiarativa non esige altra motivazione che il richiamo agli articoli 304 e 544, comma 3, cod. proc. pen., in cui sono già specificamente enunciati i presupposti che consentono la dilazione dell'ordinario termine di deposito della sentenza e, correlativamente, la sospensione del termine massimo di custodia cautelare dell'imputato.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 com. 1 lett. C, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 com. 1 lett. C CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)