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Sez. 1, Sentenza n. 569 del 21/01/1999 Cc. (dep. 20/02/1999) Rv. 212631 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE | Termini per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado - Ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare da parte del giudice di appello - Possibilità - Ragioni.
Stato
decisa il 1999-01-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/212631-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - ESTINZIONE - TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLA CUSTODIA CAUTELARE - SOSPENSIONE

La sospensione dei termini di custodia cautelare per la redazione della sentenza di primo grado può essere pronunciata anche dal giudice di appello. Spetta infatti al giudice che deve trattare il gravame valutarne la complessità, la presumibile durata, e l'opportunità di fruire della sospensione dei termini di custodia cautelare prevista dal legislatore in relazione al tempo necessario per la motivazione della sentenza, che incide sulla fase della impugnazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 304 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 304 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 2, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 544 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 544 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)