Sez. 3, Sentenza n. 1777 del 09/03/1983 (Rv. 426627 - 01)
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - GIUDIZIO DI SFRATTO PER MOROSITÀ - CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE PRETESO DAL LOCATORE - DETERMINAZIONE DEL CANONE STESSO - ACCERTAMENTO EX OFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - AZIONE DEL CONDUTTORE - PROPOSIZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ.*
LOCAZIONE - OBBLIGAZIONI DEL CONDUTTORE - CORRISPETTIVO (CANONE) - MOROSITÀ - GIUDIZIO DI SFRATTO PER MOROSITÀ - CONTESTAZIONE DELL'IMPORTO DEL CANONE PRETESO DAL LOCATORE - DETERMINAZIONE DEL CANONE STESSO - ACCERTAMENTO EX OFFICIO DA PARTE DEL GIUDICE - ESCLUSIONE - AZIONE DEL CONDUTTORE - PROPOSIZIONE - NECESSITÀ - OMISSIONE - MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE - INADEMPIMENTO COLPEVOLE - CONFIGURABILITÀ.*
Nel giudizio di sfratto per la morosità del conduttore, la Determinazione dell'esatto ammontare del canone di locazione - che venga da quello contestato al fine di escludere l'imputatogli inadempimento - non può essere compiuta ex officio dal giudice, dovendo il conduttore proporre specifica Azione, a norma della previgente legislazione vincolistica, ovvero secondo la nuova disciplina di cui alla legge n. 392 del 1978. Pertanto, l'omesso previo accertamento in via definitiva dei precedenti indebiti pagamenti a seguito di quel giudizio, comporta che la mancata corresponsione (anche in parte) dei canoni pattuiti attuata unilateralmente dal conduttore concreta un'ipotesi di ragion fattasi, dando luogo ad un vero e proprio inadempimento colpevole, in relazione a quel dovere dell'esatto e puntuale adempimento del contratto stipulato e della principale obbligazione con esso prevista, da cui il conduttore stesso può venire esentato non dalla mera pendenza del giudizio di adeguamento del canone, bensì solo dalla definitiva soluzione in suo favore di tale giudizio. (V 4776/82, mass n 422756; (V 3592/81, mass n 414200; (V 1078/81, mass n 411626; (V 6050/79, mass n 402754; (V 2151/73, mass n 365371).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1587, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 45 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)