Sez. 3, Sentenza n. 38087 del 02/07/2009 Ud. (dep. 28/09/2009) Rv. 244930 - 01
PESCA - MARITTIMA | Pesca del novellame - Reato previsto dagli artt. 15 e 24, L. n. 963 del 1965 - Tolleranza di novellame nel pescato - Applicabilità - Esclusione.
PESCA - MARITTIMA
Deve essere disapplicata, in quanto incompatibile con il Reg. CE 17 giugno 1994, n. 1626, la normativa nazionale che contempla una percentuale di tolleranza di novellame nel pescato, non consentendo la normativa comunitaria alcuna deroga al divieto di pesca e di commercializzazione del novellame.
Riferimenti normativi: Legge 14/07/1965 num. 963 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 15 CORTE COST., Legge 14/07/1965 num. 963 art. 24 CORTE COST., Regolam. Comunitario 17/06/1994 num. 1626, DPR 02/10/1968 num. 1639 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)