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Sez. 6, Sentenza n. 19132 del 26/03/2009 Ud. (dep. 07/05/2009) Rv. 244184 - 01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS" | Impugnazione del solo imputato - Rideterminazione della pena a seguito della nuova disciplina in tema di stupefacenti - Riforma in "peius" del calcolo intermedio - Violazione - Esclusione.
Stato
decisa il 2009-03-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244184-01

IMPUGNAZIONI - APPELLO - COGNIZIONE DEL GIUDICE D'APPELLO - DIVIETO DI "REFORMATIO IN PEIUS"

Non costituisce violazione del divieto di "reformatio in peius" il fatto che il giudice di appello, sul gravame del solo imputato, nel riderminare la pena, a seguito della nuova disciplina in tema di stupefacenti introdotta dalla L. n. 49 del 2006, applichi una pena complessiva meno grave di quella precedentemente irrogata, calcolando la percentuale di riduzione delle attenuanti in misura inferiore di quella riconosciuta dal giudice di primo grado.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)