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Sez. 2, Sentenza n. 32564 del 12/04/2023 Ud. (dep. 26/07/2023) Rv. 285018 - 02

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE | Aggravante speciale dell'utilizzazione del metodo mafioso - Necessità che sia contestata o dimostrata l'esistenza di un'associazione - Esclusione - Estensione dell'aggravante a tutti i concorrenti - Natura oggettiva - Configurabilità.
Stato
decisa il 2023-04-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/285018-02

REATO - CIRCOSTANZE - AGGRAVANTI IN GENERE

Ai fini della configurabilità dell'aggravante dell'utilizzazione del metodo mafioso, di cui all'art. 7 d.l. 13 maggio 1991 n. 152, convertito in legge 12 luglio 1991, n. 203, non occorre che sia dimostrata o contestata l'esistenza di un'associazione per delinquere, essendo necessario solo che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, ossia di quella ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti, sicché, una volta accertato l'utilizzo del metodo mafioso, l'aggravante, avente natura oggettiva, si applica a tutti i concorrenti nel reato, ancorché le azioni di intimidazione e minaccia siano state materialmente commesse solo da alcuni di essi.

Decreto Legge 13/05/1991 num. 152 art. 7, Legge 12/07/1991 num. 203 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)