Sez. 1, Sentenza n. 6873 del 22/12/1995 Cc. (dep. 12/02/1996) Rv. 203659 - 01
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario) | Decreto ministeriale di sospensione delle regole di trattamento - Sindacato di legittimità da parte del tribunale di sorveglianza - Criteri di esercizio - Disapplicazione, anche parziale, del provvedimento - Legittimità - Fattispecie in tema di colloqui, acquisto di generi alimentari e passeggio all'aria.
Istituti di prevenzione e di pena (ordinamento penitenziario)
Il sindacato di legittimità esercitabile dal tribunale di sorveglianza sul decreto ministeriale con il quale, ai sensi dell'art. 41 bis dell'ordinamento penitenziario, venga disposta la sospensione, in tutte o in parte, delle regole di trattamento nei confronti di determinati detenuti, va condotto con riferimento ai tradizionali parametri della incompetenza, della violazione di legge e dell'eccesso di potere, verificando, in particolare, con riguardo a quest'ultimo, se, dalla motivazione del provvedimento, quest'ultimo, tanto nel suo complesso quanto nelle singole statuizioni, appaia funzionalmente correlato alle finalità di pubblico interesse ad esso assegnate dalla legge e consistenti essenzialmente nella salvaguardia delle esigenze di ordine e di sicurezza. A tale verifica deve poi aggiungersi quella volta a riscontrare l'assenza di restrizioni che inaspriscano il regime carcerario al punto da ledere diritti essenziali della persona umana, costituzionalmente garantiti, o da tradursi in trattamenti contrari al senso di umanità, come puntualizzato dalla Corte costituzionale con la sentenza interpretativa di rigetto 28 luglio 1993, n. 349. L'effettuazione delle verifiche anzidette potrà poi portare, secondo i principi generali, in caso di riscontrata esistenza di vizi di legittimità dell'atto, non all'annullamento di quest'ultimo, ma ad una pronuncia di disapplicazione, alla quale la Amministrazione, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E, sarà tenuta a dare esecuzione; disapplicazione, quella anzidetta, che, a seconda dei casi, potrà riguardare l'intero provvedimento (qualora i vizi accertati attengano alla sussistenza dei gravi motivi di ordine e di sicurezza pubblica o alla valutazione di pericolosità del detenuto o a tutte le limitazioni del normale trattamento), ovvero potrà riguardare soltanto singole statuizioni concernenti specifiche limitazioni del normale trattamento, senza estendersi alle altre. (Nella specie la Corte, in applicazione dei suddetti principi, pur riconoscendo la legittimità del sindacato operato dal tribunale di sorveglianza su talune statuizioni del provvedimento ministeriale emanato ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, concernenti in particolare la riduzione dei colloqui a non più d'uno al mese, il divieto di acquisto di generi alimentari richiedenti cottura e la limitazione a due ore giornaliere del passeggio all'aria, ha poi annullato, in accoglimento del ricorso del procuratore generale, l'ordinanza del medesimo tribunale che aveva dichiarato inefficaci le dette limitazioni, rilevando come le stesse, contrariamente a quanto affermato in detta ordinanza, avessero un riconoscibile nesso funzionale con le finalità di ordine e di sicurezza legittimamente perseguite dall'Amministrazione).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)