Sez. L, Sentenza n. 3178 del 01/04/1994 (Rv. 486028 - 01)
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere | Determinazione per i giornalieri di campagna - Riferimento alle retribuzioni medie per provincia e non su base nazionale - Previsione della contrattazione collettiva nazionale circa la possibile riduzione dell'orario secondo le consuetudini locali - Disapplicazione del decreto ministeriale fondato su una retribuzione rapportata ad un maggiore orario - Obbligo del giudice.
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi unificati in agricoltura - In genere
Ai sensi del primo comma dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (la cui questione di legittimità, in rapporto agli artt. 3, 24 e 39 Cost., è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna è stabilito in riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministero per il lavoro e la previdenza sociale) per provincia e non già su base nazionale; conseguentemente, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di sua riduzione secondo le consuetudini locali, il giudice ordinario ben può disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia (nella specie, orario di cinque ore effettivamente osservato nella Provincia di Lecce), finisca col prendere a parametro per il calcolo dei contributi una retribuzione oltremodo sperequata rispetto a quella risultante dall'osservanza dell'orario predetto, sempreché la medesima sia sufficiente a garantire ai lavoratori le prestazioni previdenziali previste dalla legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24, Costituzione art. 39, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)