Sez. L, Sentenza n. 11785 del 14/11/1995 (Rv. 494634 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Ammontare dei contributi per i giornalieri di campagna - Determinazione - Previsione da parte dei contratti nazionali della possibilità di riduzione dell'orario di lavoro giornaliero secondo le consuetudini locali - Conseguenze - Riferimento all'orario di fatto praticato - Necessità - Fattispecie relativa all'orario osservato nella provincia di Lecce.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
Ai sensi dell'art. 28, primo comma, del D.P.R. 27 aprile 1968 n. 488 (relativamente al quale la questione di legittimità costituzionale in rapporto agli artt. 3, 24 e 39 Cost. è stata dichiarata infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 342 del 1992), l'ammontare dei contributi dovuti per i lavoratori giornalieri di campagna è stabilito con riferimento alle retribuzioni medie da determinarsi annualmente (con decreto del Ministro del lavoro) con riferimento alla singola provincia e non già su base nazionale. Ne consegue che, ove la contrattazione collettiva nazionale fissi l'orario di lavoro giornaliero in sei ore e quaranta minuti, prevedendo altresì la possibilità di una sua riduzione secondo le consuetudini locali, la paga giornaliera da prendere a base per la determinazione dei contributi deve essere commisurata - senza che ciò comporti violazione del principio costituzionale di eguaglianza - all'orario di fatto praticato (nella specie, di cinque ore, effettivamente osservato nella provincia di Lecce) essendo in proposito irrilevante il disposto dell'art. 3 della legge 8 agosto 1972 n. 457 che non attiene alla materia contributiva; ne consegue altresì che ben può il giudice ordinario disapplicare un decreto ministeriale che, prendendo in considerazione una retribuzione rapportata ad un orario giornaliero maggiore di quello effettivamente praticato in una determinata provincia, finisca col prendere a parametro per il calcolo dei contributi retribuzioni notevolmente sperequate rispetto alla retribuzione in concreto stabilita dalla consuetudine, sempre che l'importo di quest'ultima risulti sufficiente a garantire ai lavoratori le essenziali esigenze di vita e le prestazioni previdenziali stabilite dalla legge.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 39, Costituzione art. 24, Legge 08/08/1972 num. 457 art. 3, DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)