Sez. L, Sentenza n. 6397 del 07/06/1995 (Rv. 492715 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Base per il calcolo - Paga giornaliera - Determinazione - Riferimento all'orario giornaliero di fatto osservato - Retribuzioni risultanti dal ridotto orario giornaliero di lavoro osservato in determinate province per consuetudine e secondo i contratti collettivi - Rilevanza - Condizioni - Fattispecie relativa all'orario di lavoro nella provincia di Lecce.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE
La paga giornaliera da prendere a base per il calcolo dei contributi agricoli unificati deve essere commisurata all'orario giornaliero di fatto osservato, atteso che solo in tal modo può tenersi conto delle reali retribuzioni medie per ciascuna provincia, conformemente al criterio di cui all'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, il quale dispone che i contributi siano fissati in rapporto alla retribuzione media da determinarsi annualmente per provincia sulla base della retribuzione risultante dai contratti collettivi di lavoro, senza trovare deroga nell'art. 1 della legge 7 dicembre 1989 n. 389, che, facendo riferimento all'importo delle retribuzioni stabilite da leggi, regolamenti e contratti collettivi, impone di tener conto anche delle retribuzioni risultanti dal ridotto orario giornaliero di lavoro osservato in determinate province in forza di consuetudini ivi vigenti e richiamate nei suddetti contratti collettivi, sempreché - (secondo le indicazioni contenute nella sentenza costituzionale n. 342 del 1992) la retribuzione giornaliera minima da considerare ai fini del calcolo dei contributi sia idonea all'assolvimento degli oneri contributivi ed alla realizzazione delle finalità assicurative e previdenziali (nella specie trattavasi dell'orario di lavoro di cinque ore giornaliere consuetudinariamente praticato nella provincia di Lecce in luogo dell'orario nazionale di sei ore e quaranta minuti).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)