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Sez. L, Sentenza n. 6991 del 21/06/1995 (Rv. 492971 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE | Quantificazione - Criteri ex art. 28 d.P.R. n. 488 del 1968 - Orario di lavoro giornaliero inferiore, in una determinata provincia, per consuetudini locali, a quello previsto dai contratti nazionali - Retribuzione giornaliera costituente la base per il computo dei contributi - Individuazione - Criteri.
Stato
decisa il 1995-06-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492971-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI UNIFICATI IN AGRICOLTURA - IN GENERE

In tema di contributi agricoli unificati - che, a norma dell'art. 28 del d.P.R. 27 aprile 1968 n. 488, devono essere quantificati in rapporto alla retribuzione media da determinarsi annualmente nell'ambito provinciale sulla base della retribuzione risultante dai contratti collettivi di lavoro - ove in una determinata provincia (nella specie, quella di Lecce) l'orario di lavoro giornaliero sia inferiore, per consuetudini locali, a quello previsto dai contratti nazionali di categoria, la retribuzione giornaliera da prendere a base per il computo dei contributi deve essere individuata in quella effettivamente corrisposta nell'ambito provinciale sulla base dal ridotto orario di lavoro, e non già in quella desumibile dai contratti collettivi nazionali di categoria, i quali, infatti, a partire da quello stipulato il 16 marzo 1957, nel fissare l'orario giornaliero di lavoro, prevedono altresì la possibilità della sua riduzione secondo le consuetudini locali.

Riferimenti normativi: DPR 27/04/1968 num. 488 art. 28 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)