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Sez. L, Sentenza n. 822 del 05/02/1985 (Rv. 439007 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - METALMECCANICI - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 - CRITERI.*
Stato
decisa il 1985-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439007-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - METALMECCANICI - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 - CRITERI.*

Il congegno del ricalcolo della paga oraria, di cui al contratto collettivo di lavoro 8 gennaio 1970 per il settore metalmeccanico, preordinato ad evitare perdite di guadagni o vantaggi per i lavoratori (art. 6 n. 3) e consistente nella maggiorazione della retribuzione della stessa percentuale di cui era stato ridotto l'orario di lavoro (venti per cento di maggiorazione correlativa alla riduzione dell'orario da quarantotto a quaranta ore), raggiunge la sua finalità solo se opera sul numero di ore risultanti dal riproporzionamento dell'orario settimanale complessivo (quaranta ore). (nella specie, la C.S. ha osservato che, se si fosse ragguagliata la festività infrasettimanale ad ore 6, 40, le ore complessivamente nella settimana sarebbero state 38, 40 (32 delle quattro giornate lavorative più 6, 40 della festività) con una perdita, perciò, di ore 1, 20 di retribuzione per i lavoratori). (V 2126/79, mass n 398493; (V 1521/79, mass n 397869; (V 2487/77, mass n 386200; (Conf 3775/77, mass n 387445).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)