Sez. L, Sentenza n. 2126 del 11/04/1979 (Rv. 398493 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CRITERI - CONSEGUENZE SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITA.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIA PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 PER I METALMECCANICI IN RELAZIONE ALLA RIDUZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO - CRITERI - CONSEGUENZE SULLA DETERMINAZIONE DELLA RETRIBUZIONE PER LE FESTIVITA.*
Il congegno del ricalcolo della paga oraria, di cui al contratto collettivo di lavoro 8 gennaio 1970 per il settore metalmeccanico, preordinato ad evitare perdite di guadagni o vantaggi per il lavoratore (art 6 n 3), e consistente nella maggiorazione della retribuzione della stessa percentuale di cui era stato ridotto l'orario di lavoro (venti per cento di maggiorazione correlativa alla riduzione da quarantotto a quaranta ore) raggiunge la suddetta finalita solo se opera sul numero di ore risultanti dal riproporzionamento dell'orario settimanale complessivo (quaranta ore): con la conseguenza che se si ragguaglia la festivita ad ore sei e quaranta, le ore complessivamente retribuite sono trentotto e quaranta (trentadue delle quattro giornate lavorative piu sei e quaranta della festivita) con una perdita, quindi, di un'ora e venti di retribuzione per il lavoratore. E, pertanto, non censurabile la statuizione del giudice di merito che ha ritenuto non applicabile il terzultimo comma dell'art 11 del contratto collettivo ed applicabile invece la clausola di salvaguardia, ragguagliando la festivita ad otto ore (un quinto delle quaranta ore in cui era ripartita la durata massima dell'orario settimanale ordinario) con l'effetto di raggiungere il tetto delle ore complessive settimanali (quaranta) e di assicurare al lavoratore, in forza del suddetto ricalcolo, la stessa retribuzione tanto rispetto all'intera settimana che a ciascuna delle festivita. (Conf 3775/77, mass n 387445; (Conf 2487/77, mass n 386200).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6, Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)