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Sez. L, Sentenza n. 3775 del 17/08/1977 (Rv. 387445 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - METALMECCANICI - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 - CRITERI.*
Stato
decisa il 1977-08-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/387445-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - METALMECCANICI - RICALCOLO DELLA PAGA ORARIO PREVISTO DAL CONTRATTO COLLETTIVO 8 GENNAIO 1970 - CRITERI.*

Il congegno del ricalcolo della paga oraria, di cui al contratto collettivo di lavoro 8 gennaio 1970 per il settore metalmeccanico, preordinato 'ad evitare perdite di guadagni o vantaggi per i lavoratori (art 6 n 3), e consistente nella maggiorazione della retribuzione della stessa percentuale di cui era stato ridotto lo orario di lavoro (venti per cento di maggiorazione correlativa alla riduzione da quarantotto a quaranta ore) raggiunge la suddetta finalita solo se opera sul numero di ore risultanti dal riproporzionamento dell'orario settimanale complessivo (quaranta ore). (nel caso di specie, la cs ha osservato che se si fosse ragguagliata la festivita infrasettimanale a ore sei virgola quaranta, le ore complessivamente retribuite nella settimana sarebbero state trentotto virgola quaranta (trentadue delle quattro giornate lavorative piu sei virgola quaranta della festivita) con una perdita, percio, di ore una virgola venti di retribuzione per il lavoratore).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 08/01/1970 num. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)