Sez. L, Sentenza n. 2487 del 15/06/1977 (Rv. 386200 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO DELL'8 GENNAIO 1970 PER GLI OPERAI METALMECCANICI - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - RAGGUAGLIO AD UN SESTO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - DETERMINAZIONE - IN GENERE - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE - CONTRATTO COLLETTIVO DELL'8 GENNAIO 1970 PER GLI OPERAI METALMECCANICI - PERIODO DI RIPOSO - FESTIVITA - RAGGUAGLIO AD UN SESTO DELLA SETTIMANA LAVORATIVA - INTERPRETAZIONE DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
E conforme ai canoni ermeneutici fissati dagli artt 1363 e 1367 (interpretazione complessiva delle clausole contrattuali e conservazione del contratto) ed e, quindi, incensurabile in Sede di legittimita, l'interpretazione dell'art 11 del CCNL 8 gennaio 1970 per gli operai addetti alle aziende metalmeccaniche - che a seguito della introduzione della settimana lavorativa corta, prevede il ragguaglio delle giornate festive ad un sesto di quaranta ore settimanali (cioe a 6 ore e 40 minuti), con il limite che cio non comporti perdite per il lavoratore rispetto alla situazione anteriore al riproporzionamento - nel senso che la giornata lavorativa deve essere ragguagliata ad otto ore, ove la precedente contrattazione collettiva garantiva un livello di retribuzione equivalente a quello relativo ad una settimana di 48 ore.*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Civ. art. 1367, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Contr. Coll. 08/01/1970 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)