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Sez. 4, Sentenza n. 10115 del 23/01/2007 Ud. (dep. 09/03/2007) Rv. 236192 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Attenuante della collaborazione - Caratteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236192-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale della collaborazione, di cui all'art. 73, comma settimo, d.P.R. n. 309 del 1990, il comportamento dell'imputato deve avere connotazioni di particolare efficacia riferita all'intero arco della condotta illecita e costituire contributo pieno e rilevante per la neutralizzazione dell'attività criminosa. (Nella fattispecie la Corte ha negato la sussistenza di tali caratteri nella collaborazione consistita nella sola ammissione di colpa e nella rivelazione del nome del fornitore di droga).

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 7 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)