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Sez. 1, Sentenza n. 3463 del 16/11/2006 Cc. (dep. 30/01/2007) Rv. 236187 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE | Sentenza definitiva - Revoca per abolizione del reato - Esclusione - Fondamento - Legge n. 226 del 2004 - Fatto commesso antecedentemente - Conseguenze.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236187-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - DISERZIONE

La sentenza di condanna per il reato di diserzione di cui all'art. 148 c.p.m.p. n. 2 (nell'ipotesi del militare che legittimamente assente non si presenti senza giusto motivo nei cinque giorni successivi a quello prefissato) divenuta irrevocabile non può essere oggetto di revoca ai sensi dell'art. 673 cod. proc. pen. in quanto la L. 23 agosto 2004 n. 226, che dispone la sospensione dell'obbligo di prestare il servizio di leva, non ha abrogato l'ipotesi delittuosa sopra indicata, ma ha determinato una semplice successione di leggi lasciando inalterata la menzionata fattispecie criminosa, che continua ad applicarsi a speciali situazione e in determinate ipotesi: ne consegue che, qualora il fatto sia stato commesso prima della modifica legislativa di cui alla citata L. n. 226 del 2004, deve ritenersi applicabile il quarto comma dell'art. 2 cod. pen. e non il secondo comma che disciplina il caso dell'"abolitio criminis".

Riferimenti normativi: Cod. Pen. Mil. Pace art. 148 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 08/05/2001 num. 215, Legge 23/08/2004 num. 226

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)