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Sez. 1, Sentenza n. 12316 del 10/02/2005 Ud. (dep. 31/03/2005) Rv. 231721 - 01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE | Rifiuto di prestare il servizio militare - Abolizione del reato - Normativa transitoria.
Stato
decisa il 2005-02-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/231721-01

REATI MILITARI - REATI CONTRO IL SERVIZIO MILITARE - IN GENERE

L'abolizione del servizio militare di leva ridisegna la fattispecie penale del delitto di rifiuto della relativa prestazione eliminando il disvalore sociale della condotta incriminata. Ne consegue che l'art. 1, comma sesto, della legge 14 novembre 2000 n. 331, deve essere considerato norma integratrice del precetto penale e che, con riferimento alle situazioni da esso disciplinate, trova applicazione l'art. 2, secondo comma, cod. pen., sicchè l'abolizione del servizio di leva comporta la non punibilità della condotta di chi in precedenza, allorchè detto servizio era obbligatorio, ha rifiutato di prestarlo. Tuttavia, in applicazione della normativa transitoria prevista dal combinato disposto degli artt. 3, comma primo, legge n. 331 del 2000, 7, comma primo, D.Lgs. n. 215 del 2001 e 1 della legge n. 226 del 2004, per i giovani nati prima del 1985 e già chiamati alle armi, il servizio militare resta obbligatorio sino al 31 ottobre 2005, data di cessazione dal servizio dell'ultimo contingente chiamato alle armi il 31 dicembre 2004, sicchè, nei confronti di coloro che versino in tale situazione e rifiutino di prestare il servizio militare di leva, continuano a ricorrere gli estremi del reato contestato.

Riferimenti normativi: Legge 08/07/1998 num. 230 art. 14 CORTE COST., Legge 14/11/2000 num. 331 art. 1 com. 6, Legge 23/08/2004 num. 226 art. 1, Decreto Legisl. 21/05/2001 num. 215 art. 7, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)