Sez. L, Sentenza n. 6405 del 28/10/1983 (Rv. 431138 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA QUALITATIVA DELLE NUOVE MANSIONI RISPETTO ALLE PRECEDENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - DIVERSE DA QUELLE DELLA ASSUNZIONE - EQUIVALENZA QUALITATIVA DELLE NUOVE MANSIONI RISPETTO ALLE PRECEDENTI - CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI.*
In relazione al disposto del primo comma dell'art. 2103 (nuovo testo) cod. civ. - che consente l'adibizione del lavoratore, senza riduzione della retribuzione, a mansioni diverse da quelle di assunzione, purché le nuove mansioni siano equivalenti, in senso qualitativo, alle precedenti - va considerato che, per non implicare una immutazione qualitativa, le nuove mansioni, oltre ad essere equivalenti sotto l'aspetto dell'inquadramento qualificativo, debbono anche consentire l'utilizzazione del corredo di nozioni, esperienza e perizia acquisito nella pregressa fase del rapporto. (V 191/81, mass n 410599; (V 1691/79, mass n 398044; (V 2691/77, mass n 386347).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2103 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 13
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)