Sez. 5, Sentenza n. 6216 del 20/03/2006 (Rv. 590971 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione agevolata delle liti fiscali pendenti ex art. 2 - Quinquies del d.l. n. 564 del 1994 - Trasferimento di immobile non iscritto in catasto - Volontà espressa dal contribuente di avvalersi del criterio automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. n. 70 del 1988 - Susseguente avviso di liquidazione - Impugnazione - Contestazione anche dell'atto di classamento presupposto - Lite pendente definibile - Configurabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Va qualificata come lite fiscale pendente, suscettibile di definizione agevolata a norma dell'art. 2-quinquies del d.l. 30 settembre 1994, n. 564, convertito in legge 30 novembre 1994, n. 656, quella concernente l'atto che - benché consistente in un avviso di liquidazione (nella specie, in materia di INVIM), emesso in base alla volontà espressa dal contribuente, in occasione del trasferimento di un immobile non iscritto in catasto, di avvalersi, ai fini della determinazione dell'imponibile, del sistema automatico di valutazione di cui all'art. 12 del d.l. 14 marzo 1988, n. 70, convertito in legge 13 maggio 1988, n. 154 - sia stato oggetto di contestazione non soltanto in relazione alla liquidazione dell'imposta, ma anche con riguardo all'atto presupposto, ossia al pregiudiziale classamento dell'unità immobiliare oggetto dell'atto tassato.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 14/03/1988 num. 70 art. 12 CORTE COST., Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 13/05/1988 num. 154 CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)