Sez. 3 - , Sentenza n. 27007 del 22/07/2020 Ud. (dep. 29/09/2020) Rv. 279917 - 01
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE | Assoluzione per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000 - Mancato raggiungimento della soglia di punibilità - Formula assolutoria “perché il fatto non è previsto dalla legge come reato” – Interesse ad impugnare al fine di ottenere l’assoluzione con la formula “perché il fatto non sussiste" – Esclusione – Ragioni.
FINANZE E TRIBUTI - IN GENERE
In tema di reati tributari, nel caso di assoluzione dal reato di omesso versamento dell'IVA previsto dall'art. 10-ter d.lgs. n. 74 del 2000, in ragione del mancato raggiungimento della soglia di punibilità, con la formula "perché il fatto non è previsto dalla legge come reato", non sussiste l'interesse dell'imputato ad impugnare la sentenza al fine di ottenere l'assoluzione con la formula "perché il fatto non sussiste", atteso che, ai sensi dell'art. 652 cod. proc. pen., la sentenza penale irrevocabile di assoluzione non pregiudica comunque il potere dell'amministrazione finanziaria di procedere all'accertamento della violazione in relazione all'imposta dovuta e non versata in misura inferiore alla soglia di punibilità, in quanto integrante un fatto diverso da quello giudicato in sede penale.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 ter CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)