Sez. 3, Sentenza n. 6105 del 18/11/2015 Ud. (dep. 15/02/2016) Rv. 266273 - 01
SENTENZA - ASSOLUZIONE | Art. 10 - Bis D.Lgs. 74 del 2000 - Assoluzione per il reato di omesso versamento di ritenute certificate - Mancato raggiungimento della soglia di punibilità innalzata a seguito di "ius superveniens" - Formula di assoluzione - "Perché il fatto non sussiste" - Ragioni.
SENTENZA - ASSOLUZIONE
In tema di sentenza di assoluzione dell'imputato per il reato di cui all'art. 10-bis D.Lgs. n. 74 del 2000, per mancato raggiungimento della soglia di punibilità individuata dalla norma - nel frattempo elevata a seguito del D.Lgs. n. 158 del 2015 - va deliberata la formula "perchè il fatto non sussiste" e non quella "perchè il fatto non è previsto come reato", versandosi in una ipotesi di mancanza di un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 129 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 425 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620, Decreto Legisl. 10/03/2000 num. 74 art. 10 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 24/09/2015 num. 158 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)