Sez. 2, Sentenza n. 60 del 05/01/1980 (Rv. 403434 - 01)
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - CONVENZIONI DEROGATIVE DELLE NORME SULLE DISTANZE EX ART 873 COD CIV - VALIDITA - ATTI COSTITUTIVI DI SERVITU - CONFIGURABILITA - DEROGABILITA DELLE NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI SULLE DISTANZE TRA FABBRICATI DAL CONFINE - ESCLUSIONE.*
DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - CONVENZIONI PRIVATE - IN GENERE - NORME DI EDILIZIA - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - CONVENZIONI DEROGATIVE DELLE NORME SULLE DISTANZE EX ART 873 COD CIV - VALIDITA - ATTI COSTITUTIVI DI SERVITU - CONFIGURABILITA - DEROGABILITA DELLE NORME DEI REGOLAMENTI LOCALI SULLE DISTANZE TRA FABBRICATI DAL CONFINE - ESCLUSIONE.*
Le norme sulle distanze di cui all'art 873 cod civ, dettate a tutela dei reciproci diritti soggettivi dei singoli, mirando unicamente ad evitare la creazione di intercapedini antigieniche e pericolose, sono derogabili, mediante convenzioni tra privati, le quali concretano veri e propri Atti costitutivi di servitu in quanto arrecano una menomazione per l'immobile che alla distanza legale avrebbe diritto; invece, le norme dei regolamenti locali, che impongono di calcolare le distanze tra fabbricati dal confine, sono inderogabili, essendo dirette piu che alla tutela di interessi privati, a quella di interessi generali, pubblici, in materia urbanistica. (Conf 1700/76, mass n 380465; (Conf 503/75, mass n 373802; (Conf 634/72, mass n 356690).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)