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Sez. 2, Sentenza n. 158 del 27/11/2012 Cc. (dep. 04/01/2013) Rv. 254062 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Opposizione decisa "de plano" - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2012-11-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/254062-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In presenza di opposizione della persona offesa, il G.i.p. può disporre l'archiviazione con provvedimento "de plano" ricorrendo l'infondatezza della notizia di reato e l'inammissibilità dell'opposizione dovuta o alla mancata indicazione dell'oggetto dell'investigazione suppletiva e dei relativi elementi di prova o al fatto che i nuovi atti di indagine richiesti non hanno pertinenza e specificità ai fini dell'accertamento penale. (Nella specie la Corte ha ritenuto adeguatamente motivato il provvedimento "de plano" con riferimento al richiesto interrogatorio dell'indagato, non costituendo quest'ultimo uno strumento di indagine ma di garanzia e di difesa).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)