Sez. 5, Sentenza n. 11524 del 08/02/2007 Cc. (dep. 16/03/2007) Rv. 236520 - 01
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Declaratoria di inammissibilità dell'opposizione motivata sotto il duplice profilo di cui all'art. 410 cod. proc. pen. - Sindacato del giudice di legittimità in ordine alla valutazione del G.i.p. di infondatezza della notizia di reato - Esclusione.
INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA
In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, qualora il G.i.p. abbia dichiarato "de plano" l'inammissibilità dell'opposizione della persona offesa motivandola sotto entrambi i profili richiesti dall'art. 410 cod. proc. pen., ed in particolare ritenendo irrilevante la proposta di investigazione suppletiva dell'opponente - non già sotto il profilo prognostico del suo possibile esito ma "sub specie" del difetto di incidenza concreta sulle risultanze dell'attività compiuta nel corso delle indagini preliminari, in quanto preordinata ad acquisire elementi già noti - il giudice di legittimità non può sindacare la valutazione di merito di infondatezza della notizia di reato svolta dal giudice delle indagini. Ne deriva che la violazione del diritto al contraddittorio - che legittima il ricorso della persona offesa in sede di legittimità - può essere ritenuta sussistente solo nel caso in cui il ricorso non concerna la ritenuta infondatezza della notizia di reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)