Sez. 5, Sentenza n. 5661 del 17/01/2005 Cc. (dep. 14/02/2005) Rv. 231298 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa | Nuove indagini - Giudizio di rilevanza - Possibilità - Sussistenza.
INDAGINI PRELIMINARI (Cod. proc. pen. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - archiviazione - richiesta del pubblico ministero - opposizione della persona offesa
In tema di opposizione della persona offesa alla richiesta di archiviazione, la valutazione sulla rilevanza delle indagini suppletive e dei relativi elementi di prova, è consentita al giudice in sede di apprezzamento sull'ammissibilità della opposizione, sicché, in caso di irrilevanza della richiesta, é possibile provvedere "de plano" alla dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione per evidenti e giustificate ragioni di economia processuale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)