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Sez. 2, Sentenza n. 12915 del 05/03/2015 Cc. (dep. 26/03/2015) Rv. 262930 - 01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE | Misure di prevenzione personali - Sospensione per concomitante applicazione di misura cautelare incompatibile - Ripristino della misura di prevenzione alla cessazione della misura cautelare - Nuovo giudizio sulla pericolosità sociale del proposto - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2015-03-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262930-01

SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - IN GENERE

In materia di misure di prevenzione personali, la concomitante sottoposizione del proposto a misura cautelare personale, detentiva o non detentiva, incompatibile con la misura di prevenzione, non consente, al ripristino di quest'ultima, di ritenere superata o attenuata la presunzione di attualità della pericolosità sociale. (Fattispecie, nella quale al ricorrente veniva applicata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, successivamente sospesa per la sottoposizione del proposto alla custodia cautelare in carcere, e ripristinata, dopo due anni, al cessare della misura cautelare).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 285, Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 6 com. 3 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)