Sez. 4, Sentenza n. 25532 del 23/05/2007 Ud. (dep. 04/07/2007) Rv. 236991 - 01
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO | Datore di lavoro - Obbligo di garantire la sicurezza sul luogo di lavoro - Contenuto - Comportamento negligente del lavoratore - Rilevanza - Limiti - Fattispecie.
LAVORO - PREVENZIONE INFORTUNI - SUL LAVORO
In tema di prevenzione antinfortunistica, perchè la condotta colposa del lavoratore faccia venir meno la responsabilità del datore di lavoro, occorre un vero e proprio contegno abnorme del lavoratore medesimo, configurabile come un fatto assolutamente eccezionale, del tutto al di fuori della normale prevedibilità. (Fattispecie in tema di omicidio colposo causato dalla violazione di norme antinfortunistiche, in cui la Corte ha rigettato il ricorso del datore di lavoro non ritenendo abnorme il comportamento del lavoratore che aveva rimosso prematuramente due "cristi" che sorreggevano una trave di cemento armato, la cui gettata era di recente esecuzione, rimanendo travolto dal crollo della stessa).
Riferimenti normativi: DPR 27/04/1955 num. 547 art. 4 CORTE COST., Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)