Sez. 1, Sentenza n. 24937 del 16/12/2013 Cc. (dep. 12/06/2014) Rv. 262130 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato detenuto o già detenuto - Accertamento della regolarità della condotta - Riferimento esclusivo a quella carceraria - Necessità.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà.
Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)