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Sez. 1, Sentenza n. 22376 del 08/05/2009 Cc. (dep. 28/05/2009) Rv. 244825 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato ristretto in carcere - Regolarità della condotta - Criteri di valutazione.
Stato
decisa il 2009-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/244825-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, qualora il soggetto che ne faccia richiesta sia stato ristretto in carcere, la regolarità della condotta va verificata con riguardo esclusivo a quella tenuta in istituto, valutata secondo i paraetri di cui all'art. 30-ter della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), non potendo essere considerata ostativa al beneficio la sola commissione, fuori dello stato detentivo di ulteriori reati. Conforme sez. I, 29 settembre 2009 n. 38914, Gallico, non massimata.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 30 ter CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)