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Sez. 1, Sentenza n. 13611 del 13/03/2012 Cc. (dep. 12/04/2012) Rv. 252291 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Remissione del debito - Condizioni per la concessione - Condannato detenuto o già detenuto - Accertamento della regolarità della condotta - Riferimento esclusivo a quella carceraria - Necessità.
Stato
decisa il 2012-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252291-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Ai fini della remissione del debito per le spese processuali e di mantenimento in carcere, richiesta dal condannato che abbia sofferto un periodo di detenzione, la regolarità della condotta deve essere accertata con esclusivo riferimento al comportamento tenuto in ambito carcerario e non a quello tenuto nel successivo periodo di libertà.

Riferimenti normativi: DPR 30/05/2002 num. 115 art. 6

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)